Il senso della mediazione
A CURA DI MARIA MARTELLO
Recensione di Elisabetta Zamarchi
UN DIVERSO APPROCCIO ALLA GIUSTIZIA CIVILE E PENALE
Il libro curato da Maria Martello, Il senso della mediazione dei conflitti. Tra diritto, filosofia e teologia, uscito a febbraio 2024 da Giappichelli, offre una lettura perspicua e innovativa delle nuove procedure del diritto civile e penale. Nel testo si esplicita, infatti, grazie ai capitoli introduttivi di Martello e ai molteplici e poliedrici contributi filosofici, giuridici e teologici che lo compongono, la portata inedita di una trasformazione nel mondo giuridico dopo la riforma Cartabia dell’ottobre 2022. Ai sensi dell’art. 42.1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 – si legge nel testo della riforma – è giustizia riparativa “ogni programma che consente alla vittima del reato e alla persona indicata come autore dell’offesa ed ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.
Si tratta, di fatto, dell’introduzione di un nuovo paradigma, quello della giustizia riparativa che apre a una rivoluzione nella concezione del diritto – così scrive Roberto Bartoli nel suo saggio – perché consente di intendere il diritto non più soltanto come l’espressione di un potere verticale ma come uno strumento che, orizzontalmente, ripara conflitti e restaura o crea legami tra i soggetti confliggenti.
Tuttavia, la valenza teorica del testo, qui preso in esame, non sta unicamente nell’esplicazione del significato giuridico di questo cambio paradigmatico e degli esiti che ne conseguono nell’istruzione dei procedimenti civili e penali, bensì consiste soprattutto nel mostrare quale metamorfosi di prospettiva antropologica sia, di fatto, sottesa a quel cambiamento.
Perché usare il termine metamorfosi e non semplicemente la parola cambiamento? Perché, a chi legge, appare fin dall’introduzione di Natoli e dai capitoli introduttivi di Maria Martello, che nel testo si tratta proprio di una metamorfosi del concetto di diritto, cioè di un suo cambiamento di forma. Tale metamorfosi trova il suo fondamento nella rivisitazione della dinamica dei conflitti: ciò che rende un conflitto inaggirabile, tanto da invocare il ricorso a una verticale giustizia punitiva, non è lo scontro di interessi materiali o di opinioni – perché lo scontro è un dato congiunturale e contingente che sta in un presente transeunte ed effimero – ma il sentimento, o meglio la complessità emotiva da cui quel conflitto trae alimento: ” il conflitto come scontro può essere prevenuto, il conflitto come sentimento è invece inevitabile” ci dice Maria Martello nel primo capitolo del libro. Ciò che permane e che nutre nel tempo il conflitto tra due parti, oltre l’immediatezza di quel dato evento, sono i vissuti di dolore, rabbia, vergogna che assediano la coscienza dei protagonisti e che, progressivamente, spesso possono materializzarsi in desiderio di vendetta e in violenza aggressiva.
Da questa dinamica umana (troppo umana direbbe Nietzsche) nasce il machiavellismo giuridico – espressione evocata dal filosofo Tommaso Greco nel suo saggio – ovvero l’idea che quando si ragiona giuridicamente bisogna “presupporre tutti gli uomini rei, e che li abbiano sempre a usare la malignità dello animo loro”. Il machiavellismo giuridico ci rimanda concettualmente alla rappresentazione di un potere super partes, che sappia produrre ordine dall’alto, dominando un contesto sociale che altrimenti “sarebbe letteralmente disordinato, privo di regolarità, di certezze, di sicurezza”: ci rimanda perciò a una dimensione verticale del diritto.
E’ intuitivamente evidente che tale dimensione verticale si fonda su un impianto sfiduciario, “sul presupposto che non ci si possa fidare dell’altro” (ivi, p.81). Di certo è tristemente vero che la realtà delle relazioni umane obbedisce spesso al principio del homo homini lupus, come narrato nel Leviatano di Thomas Hobbes, ovvero che la prima e fondamentale legge di natura è data dal dominio dei forti sui deboli: questa però non è la sola narrazione possibile per descrivere i meccanismi che regolano l’intersoggettività umana.
Non è una narrazione esaustiva perché le relazioni umane sono connotate, ab origine, da una predisposizione inconsapevole all’affidamento all’altro/altra: si nasce predisposti alla fiducia. Infatti, nessun essere umano potrebbe sopravvivere se qualcuno non si prendesse cura di lui/lei poiché, a differenza di altri primati, lo sviluppo neurologico del cervello umano non consente l’autonomia dell’infans per molti mesi, se non anni, dopo la nascita. La predisposizione all’affidamento, e quindi alla fiducia, è perciò un dato antropologico strutturale.
L’affermazione di Tommaso Greco “ nel modello che vogliamo proporre come alternativo includiamo la fiducia come elemento strutturale del diritto medesimo, come parte che lo costituisce, senza la quale esso non potrebbe sussistere” (ivi, p. 82) trova il suo fondamento ontologico in tale presupposto.
L’ espressione giustizia riparativa, intorno alla quale si dipana il nucleo teorico centrale di questo libro, si coniuga pertanto con l’espressione giustizia fiduciaria; anzi una giustizia riparativa è resa pragmaticamente possibile solo perché è pensabile, alla luce di questa diversa visione antropologica, una dimensione orizzontale del diritto. In tale dimensione la norma non rappresenta un confine limitante, oltre il quale vi è soltanto la sanzione punitiva, ma uno spazio simbolico al cui interno le regole si danno come risorse e strumenti per governare la convivenza tra diversi soggetti.
Non a caso, Roberto Bartoli, ordinario di diritto penale, nomina in questo testo la giustizia riparativa come “una giustizia senza violenza, né stato, né diritto” perché la sua funzione è quella di “ ricomporre i legami relazionali e sociali compromessi dal reato” attraverso un’adesione volontaria e consensuale dei soggetti implicati nella vicenda giuridica, in un percorso di rieducazione che, non contemplando l’afflizione della pena, mira a responsabilizzare il colpevole degli atti per cui è sottoposto a giudizio.
Una giustizia che non si sostituisce all’iter punitivo del diritto civile e penale, ma che piuttosto lo affianca completandolo, facendo sì che “il diritto possa “recuperare l’aspetto pragmatico e sociale […]e presentarsi come specchio sociale e non come un Idra burocratico”, leggiamo nell’articolo di Luciana Breggia, che, proprio in quanto magistrato, vede nell’educazione una promessa di giustizia (ivi p. 121).
Ma una giustizia riparativa è realizzabile solo grazie alla funzione determinante della mediazione tra i soggetti in conflitto in quel dato presente. La definizione più efficace per rappresentare il significato materiale e simbolico di questa prassi procedurale mi sembra appaia nelle parole di Maria Martello: la mediazione, scrive, è un topos, ovvero “un luogo di accoglienza dei problemi e del disagio delle persone relativamente alla situazione di conflitto” (ivi p. 42). Il vocabolo topos riprende, nell’accezione qui usata, sia il significato materico sia la valenza figurata dell’etimo greco: il mediatore, in quanto figura liminare di confine, rappresenta, infatti, un luogo reale di accoglienza ma, al tempo stesso, un luogo simbolico di contenimento del conflitto. La figura del mediatore però, prima di tutto, si dà come un luogo materiale perché è una figura incarnata, è un corpo che si mette in mezzo tra due contendenti, un corpo che rende possibile che accusatore e accusato si riconoscano e si trasformino attraverso un processo dialogico.
Il contributo di Letizia Tomassone offre uno sfondo teologico e sapienziale a questo incontro di corpi dialoganti: la Bibbia, scrive, conosce “due modi di ristabilire la giustizia. Uno è il mispat che equivale a un processo in cui si confrontano un accusatore, un colpevole e un giudice. L’altro è il riv che esce da questa logica processuale e ha come scopo quello di ricostituire il rapporto lacerato tra chi ha fatto del male e la sua vittima, di mettere in moto un processo riparativo di riconciliazione” (ivi, p. 167) . Ciò vuol dire che anche la tradizione biblica rivela come, da sempre, si contrappongano due modelli di giustizia: un modello normativo e punitivo, che parla a nome dei giusti ed esclude coloro che, in quanto diversi (in primis le donne) non rientrano nel paradigma che circoscrive il ruolo dei cosiddetti giusti, e un modello di “società inclusive e riconciliate e abitate dai soggetti più diversi” (ivi, p. 168), quindi un modello fondato su una giustizia intesa come una pratica relazionale. Ecco perché la conclusione che Tomassone ne trae è che “la mediazione è sempre una questione di corpi che si mettono in mezzo, in gioco”. (ivi p. 177).
In una logica di giustizia verticale, non attraversata dal concetto di centralità delle relazioni, è impensabile l’avvento della figura del terzo, il mediatore, poiché questi non solo non è un professionista del foro, ma non ha neppure la funzione di giudicare, bensì quella di inaugurare un confronto tra le parti e renderle consapevoli dei motivi del conflitto. Il nucleo rivoluzionario della riforma del processo civile, che introduce la funzione orizzontale della mediazione, sta proprio in questo: nel porre l’accento sul carattere relazionale della giustizia, intesa come potenzialità di vedere l’altro e di accoglierne la parola, sia esso vittima o colpevole, senza che tale atteggiamento dialogante implichi il venir meno della norma o un lassismo delle regole, quanto piuttosto la creazione di un sistema in cui “il giudizio non appare più lo strumento privilegiato per la composizione dei conflitti” (ivi, p.120).
Sapevi che Pragma si occupa anche di giustizia riparativa in chiave filosofica? Nel 2021 è stato approvato dal Tribunale di Torino il progetto di messa alla prova “DJC Dialogic Justice Community” che utilizza le pratiche filosofiche con i giovani autori di reato. Scopri di più
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