Codice del Professionista

Codice di condotta del professionista nelle pratiche filosofiche – Pragma

TITOLO I – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Definizione. – Il presente codice di condotta rappresenta l’insieme dei principi e delle regole che il Professionista nelle Pratiche Filosofiche, deve osservare nell’esercizio della sua professione.

Il codice di condotta viene adottato in conformità a quanto stabilito dall’art. 2, c. 3, L. 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 2 Obbligatorietà delle norme deontologiche. – Il codice di condotta deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti al registro nazionale dei Professionisti nelle Pratiche Filosofiche PRAGMA.

La responsabilità deontologica è personale.

Art. 3 Diffusione dei principi deontologici. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche, riconoscendo nel presente codice di condotta i cardini fondamentali per lo svolgimento della propria attività professionale, si impegna, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per le anzidette attività, il contenuto del presente codice.

Art. 4 Inosservanza delle regole. – L’inosservanza del presente codice comporterà l’applicazione di sanzioni adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse.

Art. 5 Organismo di vigilanza. – Compete al Comitato didattico e scientifico, a norma dello Statuto di Pragma, vigilare Sull’osservanza, da parte dei soci, del codice di condotta, segnalando eventuali comportamenti scorretti, entro cinque giorni dalla loro scoperta, al Consiglio Direttivo.

Art. 6 Sanzioni. – In seguito all’intervenuta segnalazione da parte del Comitato didattico e scientifico, dell’inosservanza di norme del codice di condotta, il Consiglio Direttivo procederà ad irrogare, al socio inadempiente, la sanzione del richiamo verbale cui, in caso di mancata ottemperanza, farà seguito un rimprovero scritto.

Qualora il comportamento illecito dovesse proseguire, il Consiglio Direttivo procederà alla cancellazione del socio inadempiente dal registro nazionale di Pragma.

TITOLO II – DOVERI E COMPETENZE DEL PROFESSIONISTA NELLE PRATICHE FILOSOFICHE.

Art. 7 Decoro e dignità. – L’esercizio delle attività del Professionista nelle Pratiche Filosofiche deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà, sull’autonomia e sulla disciplina.

Art. 8 Competenza professionale. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche opera nel rispetto del proprio ambito di competenza per il quale ha ricevuto adeguata formazione e certificazione.

E’ richiesto che il Professionista nelle Pratiche Filosofiche, regolarmente iscritto al registro nazionale di Pragma, possieda una specifica competenza nell’ambito della pratica filosofica, sostenuta e mantenuta attraverso seminari e corsi di aggiornamento, esperienze di supervisione individuali e di gruppo, partecipazione agli eventi formativi di Pragma, nonché a convegni nazionali o internazionali.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente. Si impegna, inoltre, a fornire la sua opera solo nei casi in cui ritenga il suo intervento utile e possibile, secondo i criteri propri della pratica filosofica.

Art. 9 Attività professionale. – Compito del Professionista nelle Pratiche Filosofiche è quello di aiutare, supportare e orientare chi ne faccia specifica richiesta, attraverso strumenti schiettamente filosofici, senza avere intenzioni terapeutiche.

TITOLO III – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 10 Rispetto del cliente. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche è tenuto al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia del proprio cliente.

Nell’esercizio della propria attività si attiene all’osservanza di quanto previsto dall’art. 3, c. 1 e 2 Cost., non ponendo in essere alcun trattamento discriminatorio tra i propri clienti.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell’eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.

Professionista nelle Pratiche Filosofiche qualora rilevi che il cliente necessita di un intervento diverso da quello della filosofia in pratica, è tenuto ad indirizzare il medesimo al professionista che ritiene più adeguato.

Art. 11 Rapporto professionale. – Il rapporto professionale ha carattere contrattuale ed in virtù di esso il Professionista nelle Pratiche Filosofiche e il cliente hanno reciproci diritti e doveri.

Art. 12 Libertà di scelta. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all’espletamento, da parte del cliente, di altre consulenze professionali.

Art. 13 Riservatezza. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali dei propri clienti.

Il diritto alla riservatezza concerne altresì tutta la documentazione raccolta durante lo svolgimento dell’attività professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il Professionista nelle Pratiche Filosofiche deve avere il preventivo consenso da parte del cliente.

Il counselor ad orientamento filosofico in ogni sua comunicazione verso i terzi deve evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva dell’individuo.

Art. 14 Onorario. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche è tenuto a far conoscere al proprio cliente il suo onorario che va di norma concordato preventivamente. Il compenso non è subordinato ai risultati. Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche è libero di prestare gratuitamente la sua opera.

Art. 15 Consenso informato. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.

Art. 16 Prestazioni professionali nei confronti di soggetti minorenni. – Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato per iscritto da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.

Art. 17 Segreto professionale. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche è tenuto all’osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, che all’effettuazione della

stessa.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche deve informare eventuali collaboratori dell’obbligo del segreto professionale su quanto appreso.

Nelle attività di gruppo, il Professionista nelle Pratiche Filosofiche, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Art. 18 Segreto professionale con clienti minorenni. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche che svolga la propria attività professionale con clienti minorenni, ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci.

Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il Professionista nelle Pratiche Filosofiche dovrà segnalare la situazione a chi ne esercita la potestà genitoriale o a chi ne fa le veci, informando preventivamente il minore stesso.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche che nell’esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza sul minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell’interesse prevalente del medesimo, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi ne esercita la potestà genitoriale o a chi ne fa le veci ed in caso di complicità dei medesimi, all’Autorità Giudiziaria competente.

Art. 19 Deroghe al segreto professionale. – Deroghe al segreto professionale, da parte del Professionista nelle Pratiche Filosofiche, sono ammesse soltanto quando intervenga una richiesta legittima da parte dell’Autorità Giudiziaria e, comunque, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Al di fuori del caso sopra esposto, deroghe al segreto professionale saranno ammesse solo previo consenso scritto del cliente, a condizione però che non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone.

Art. 20 Rapporto tra ruolo professionale e vita privata del Professionista nelle Pratiche Filosofiche. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche deve evitare commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale.

Art. 21 Interruzione del rapporto professionale. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non rechi alcun vantaggio al cliente oppure qualora venga meno il rapporto di fiducia tra le parti, fornendo al cliente tutte le informazioni necessarie per l’eventuale prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche interrompe il rapporto professionale con il cliente se ravvisa la necessità dell’intervento di altro professionista.

Art. 22 Documentazione. – A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il Professionista nelle Pratiche Filosofiche è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.

Art. 23 Prestazioni professionali a distanza. – I principi e le norme del presente codice di condotta si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

TITOLO IV – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 24 Rispetto reciproco. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto della dignità, del decoro, della lealtà e della onestà.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche si astiene dall’esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.

TITOLO V – RAPPORTI CON LA SOCIETA’ E CON I TERZI

Art. 25 Libertà ed autonomia. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche che instaura un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice di condotta.

Art. 26 Committente diverso dal destinatario. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell’intervento.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche, qualora rilevi un conflitto d’interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all’incarico.

Art. 27 Pubblicità. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali.

Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche osserva le normative vigenti in materia di pubblicità della propria attività professionale.

Art. 28 Società tra professionisti. – Il Professionista nelle Pratiche Filosofiche che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale, è sempre direttamente responsabile dei propri interventi.

TITOLO VI – NORME DI ATTUAZIONE

Art. 29 Attuazione del codice. – Il presente codice entra in vigore a partire dal 4 aprile 2017, ovvero trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci che ha avuto luogo il 4 marzo 2017 presso la sede della Scuola Pragma di Milano.

In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano, comunque, al rispetto del presente codice.

Quota associativa: 60,00 €

Durata: annuale

Pragma si configura come Associazione di Categoria Professionale dei Professionisti delle Pratiche Filosofiche. Il nostro Elenco consente a clienti, datori di lavoro e colleghi di riconoscere professionisti provati e competenti: per Pragma infatti è fondamentale che la selezione di un Professionista nelle Pratiche Filosofiche sia basata su una scelta informata e non possa in alcun modo inclinare alla speculazione.